Approvazione ed efficacia

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 11/11/2017 è stato approvato, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 12/2005, il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA del Comune di Val Brembilla.

In data 04/04/2018, Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL n. 14 Serie Avvisi e Concorsi il Piano, divenuto pertanto efficace ai sensi del comma 11 dell'art. 13 della Legge Regionale 12/2005.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Val Brembilla

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Val Brembilla

Approvazione

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 14/02/2018 è stato approvato, ai sensi della Legge Regionale 13/2001, il PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del Comune di Val Brembilla.

Programma Attract - Ambito di Trasformazione AT1 "Benvenuti a Brembilla"

Richiamata:

  • La Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 11/11/2017 con la quale viene approvato il PGT vigente del Comune di Val Brembilla pubblicato sul BURL bollettino Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del 04/04/2018;
  • La Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 13/04/2018, con la quale viene approvato l’accordo con Regione Lombardia per l’attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell’offerta localizzativa del Comune di Val Brembilla ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e bis) della L.R. n.11/2014 (Programma Attract);
  • L’Accordo per l’attrazione degli investimenti e la Valorizzazione dell’offerta localizzativa nel Comune Di Val Brembilla, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2018 e sottoscritto con Regione Lombardia in data 21/05/2018.

Considerato che:

  • L’Accordo sopracitato ed il relativo Programma di Attuazione prevedono che il Comune di Val Brembilla attivi la procedura per la redazione del Masterplan relativo all’ambito di Trasformazione AT1 “Benvenuti a Brembilla”, con l’obiettivo inoltre di dare attuazione alla programmazione del Documento di Piano.
Bonus facciate - Assimilabilità alle zone di cui al DM 1444/68

PREMESSO:

  • che la legge di bilancio 2020 all’articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha previsto che per “le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento";
  • che il PGT vigente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 11/11/2017, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 04 aprile 2018, applicando i principi di cui alla L.R. 12/2005 non individua in modo specifico le zone territorialmente omogenee di cui al D.M. 1444/68 ma bensì prevede una classificazione del territorio in Ambiti Urbanistici specifici in relazione alle caratteristiche funzionali degli insediamenti;

DATO ATTO che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) “e la Guida al Bonus Facciate, precisa che: “..la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n.1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2 » . Restano escluse dal “bonus facciate” le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati, ad esempio, in zona C), o assimilate, vale a dire «le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B) » o in zona D), o assimilate, vale a dire «parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati» esplicitando quella che è la ratio della Legge di Bilancio e cioè il riconoscimento del bonus solo in caso di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici situati in aree totalmente o parzialmente edificate, da determinarsi secondo i criteri indicati dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

RITENUTO che sia possibile e opportuno procedere a una individuazione delle zone A e B, ai limitati fini dell’applicabilità della detrazione fiscale di cui alla legge di Bilancio 2020 sopra indicata, mediante una valutazione per equivalenza con riferimento agli Ambiti individuati dalla strumentazione urbanistica vigente;

Il Consiglio Comunale nella seduta del 30/07/2021 ha approvato la Relazione e le Tavole di perimetrazione delle porzioni di territorio comunale assimilabili alle zone omogenee A e B di cui al D.M. 1444/1968 con riferimento esclusivo all’applicazione del c.d. Bonus Facciate, redatte dall’Arch. Filippo Simonetti e depositate agli atti comunali al prot. 7262 del 21/06/2021

Pannelli Solari e Fotovoltaici - Rettifica art. 12.23 NTA Piano delle Regole

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2022 è stata disposta la rettifica dell’art. 12.23 punto 3 delle NTA del Piano delle Regole modificando la prescrizione relativa ai Pannelli Solari e Fotovoltaici con la seguente dicitura: “In caso di installazione di pannelli solari, sia a collettore che fotovoltaici, la falda potrà essere occupata interamente. I pannelli dovranno essere disposti in maniera regolare.".

P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

AVVIO AL PROCEDIMENTO

Disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 27/07/2022

ADOZIONE

Avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 05/10/2022

INCONTRO PUBBLICO

Svoltosi in data 17/10/2022

APPROVAZIONE DEFINITIVA

Avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26/10/2022